Vigneti della Serenissima DOC
«Vigneti della Serenissima» è una denominazione di origine controllata riservata a vini spumanti ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, da uve Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero coltivate nelle aree di collina e montagna delle province di Belluno, Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Il nome richiama la Repubblica di Venezia. È stata approvata nel 2011.
Voce informativa dell'archivio Cantine d'Italia, scritta da VaiGustando a partire dal disciplinare e dalle fonti elencate in fondo. L'elenco delle cantine viene dal Consorzio di tutela: VaiGustando vende i vini di alcune di queste cantine, ma l'elenco non è una selezione commerciale.
Caratteristiche
Al consumo, secondo il disciplinare di produzione.
Serenissima riserva
- Colore
- «dal giallo paglierino al giallo carico dorato»
- Odore
- «caratteristico e complesso tipico del lungo affinamento in bottiglia»
- Sapore
- «caratteristico, complesso, armonico»
- Titolo alcolometrico minimo
- 12,00% vol
Art. 6
Serenissima rosé
- Colore
- «rosato più o meno tenue»
- Odore
- «caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato»
- Sapore
- «caratteristico, sapido»
- Titolo alcolometrico minimo
- 11,50% vol
Art. 6

Territorio
La denominazione si estende nell'area montana e collinare delle province di Belluno, Treviso, Padova, Vicenza e Verona, posta ad arco tra la catena delle Alpi a nord e la pianura Padana a sud. Le uve destinate alla produzione devono provenire dalle aree di collina e montagna di spiccata vocazione viticola comprese in questo territorio.1
I vigneti sono situati quasi esclusivamente su terreni in pendio, la maggior parte dei quali rivolti verso sud. La giacitura deve essere acclive e comunque ben esposta, con esclusione dei fondovalle; la quota massima di coltivazione è di 700 metri sul livello del mare.1
I suoli hanno un'origine vulcanica o sedimentale a seconda delle zone collinari. Le estati sono ventilate, con marcate escursioni termiche tra notte e giorno durante l'estate e, prima della vendemmia, anche in autunno.1
I vini sono ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero. Le operazioni di vinificazione, elaborazione e affinamento devono avere luogo nel territorio della Regione Veneto.1

Storia
Il nome della denominazione richiama la Serenissima Repubblica di Venezia, uno Stato indipendente dall'VIII secolo al 1797, con capitale la città di Venezia, che ha governato i territori veneti e gran parte dell'attuale Italia nord-orientale.1
Sulle colline venete la produzione di vini bianchi è presente sin dall'epoca romana. Le professionalità degli operatori, sia in campagna che in cantina, si sono sviluppate a partire dai primi anni del 1900.1
A partire dagli anni '50 del dopoguerra, nel comparto viti-vinicolo dell'area si è sviluppata un'intensa attività di ricerca e sperimentazione finalizzata a ottenere vini bianchi spumanti e frizzanti di qualità. Nella zona è tradizionalmente utilizzato il metodo classico, con rifermentazione in bottiglia, previsto come metodo di elaborazione per i vini spumanti della denominazione.1
La denominazione è stata approvata con decreto ministeriale del 22 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È stata successivamente modificata con decreto ministeriale del 30 novembre 2011 e, nel 2014, con decreto ministeriale del 7 marzo. Secondo il disciplinare, l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è la società Valoritalia.1
Servizio
I vini devono essere immessi al consumo, secondo le norme nazionali e comunitarie, di regola in bottiglie di vetro tradizionali della capacità fino a 9 litri. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve figurare solo sulle bottiglie delle tipologie millesimato e riserva.1
Zona di produzione
Province della zona
- Belluno
- Treviso
- Padova
- Vicenza
- Verona
Nella stessa zona
Altre denominazioni la cui zona comprende alcuni degli stessi comuni.
Domande frequenti
Quali tipologie prevede la denominazione?
Vigneti della Serenissima o Serenissima, Vigneti della Serenissima o Serenissima rosè, Vigneti della Serenissima o Serenissima millesimato e Vigneti della Serenissima o Serenissima riserva. Il disciplinare ammette i tipi da brut nature a sec per la tipologia base e per il rosè, da brut nature a dry per il millesimato e da brut nature a brut per la riserva.
Per quanto tempo devono restare sui lieviti i vini della denominazione?
Il disciplinare prescrive una permanenza sui lieviti di fermentazione di almeno 12 mesi per la tipologia base e per il rosè, di almeno 24 mesi per il millesimato e di almeno 36 mesi per la riserva.
Quali regole valgono per la coltivazione dei vigneti?
Le forme di allevamento consentite sono il cordone speronato, il Guyot e il capovolto, semplice e doppio, con densità minima di 3.500 ceppi per ettaro; per la pergoletta veronese e la pergola trentina la densità minima è di 3.000 ceppi per ettaro. È vietata qualsiasi tecnica di forzatura, mentre l'irrigazione è ammessa come pratica di soccorso. La vendemmia meccanica è esclusa.
Quali limiti fissa il disciplinare per la resa e per il vino al consumo?
La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non supera il 65%. Per la tipologia base, il titolo alcolometrico volumico totale minimo è di 11,50% vol, l'acidità totale minima di 5,0 g/l e l'estratto non riduttore minimo di 15,0 g/l.
Quali rese e quali titoli alcolometrici minimi valgono per le uve?
Le produzioni massime di uva per ettaro sono di 13,50 tonnellate per lo Chardonnay e il Pinot bianco e di 12,00 tonnellate per il Pinot nero. I titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono del 9,50% vol per lo Chardonnay e del 9,00% vol per il Pinot bianco e il Pinot nero.
Cosa distingue millesimato e riserva dalla tipologia base?
Le uve per il millesimato devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore dell'1,00% vol rispetto ai valori base; quelle per la riserva, oltre a un titolo alcolometrico naturale minimo superiore dell'1,00% vol, devono avere una produzione inferiore di 2 tonnellate per ettaro rispetto ai valori base. Al consumo, il vino riserva deve inoltre avere un titolo alcolometrico volumico minimo di 12,00% vol e un estratto non riduttore minimo di 16,0 g/l.
Cantine della denominazione
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Fonti
- Disciplinare di produzione Vigneti della Serenissima o Serenissima DOC (MASAF)
- Confini comunali: ISTAT, elaborazione openpolis (CC BY 4.0)
Testi redatti da Vaigustando a partire dalle fonti, aggiornati il 09/10/2026. Le immagini sono generate con l'intelligenza artificiale e non ritraggono luoghi o cantine reali.